TEMATICHE E NOVITA’ DI DIRITTO DEL LAVORO

AGOSTO 2009

IL CASO

AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ E SOCIO OPERATIVO – QUALE GESTIONE PREVIDENZIALE SI APPLICA?


Può capitare che un soggetto svolga attività di collaborazione (ad esempio, nelle vesti di amministratore) e sia, contemporaneamente, socio operativo di una impresa collettiva (e cioè di una società). Normalmente, in casi come questo, accade che l’amministratore e socio sia iscritto alla gestione separata ex L. 335/1995, ma non alla gestione commercianti ex L. 662/1996 (anche se talvolta si registrano situazioni dove il soggetto è iscritto ad entrambe le gestioni previdenziali, pagandone i relativi contributi nel tempo).
La questione assume rilevanza in quanto l’INPS ha da tempo imposto (e continua ancora ad imporre, con l’emissione di cartelle esattoriali) l’iscrizione ad entrambe le gestioni, richiedendo il pagamento della relativa contribuzione.
La giurisprudenza è intervenuta a risolvere il dubbio sulla legittimità della duplice iscrizione previdenziale e, con recente decisione del Tribunale milanese, ha espressamente statuito che “in ipotesi di svolgimento di diverse attività in un unico contesto imprenditoriale, l’iscrizione al fondo di previdenza deve essere unica. Il carattere della prevalenza costituisce criterio unificante ed è in se stesso negazione della pluralità di iscrizioni” (Tribunale Milano, 25 marzo 2009).
Questa interpretazione è conforme all’orientamento della Corte di Cassazione degli ultimi due anni, e cioè a partire dal 2007. Infatti, con decisione n. 20886/07, la Corte Suprema ha escluso la legittimità della duplice e concomitante iscrizione alla gestione separata presso l’INPS ed alla gestione commercianti, con riguardo ad un soggetto che contemporaneamente fosse socio di una società ed eseguisse prestazioni di lavoro autonomo.
In particolare, la Corte ha affermato che “in applicazione dell’art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall’art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’INPS decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”.
E’ perciò fondamentale verificare l’attività prevalente, ai fini dell’individuazione della corretta gestione previdenziale applicabile e dell’eventuale richiesta di rimborso di somme versate in eccesso.

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NOVITA’ – SEGNALAZIONI

IL LAVORATORE CHE IN MALATTIA SVOLGE ALTRA ATTIVITA’ LAVORATIVA RISCHIA IL LICENZIAMENTO


La Corte di Cassazione con decisione del 21 aprile 2009, n. 9474 conferma che la prestazione di lavoro svolta da un dipendente formalmente in malattia, a favore di committente diverso dal datore di lavoro, può violare i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro.
A seconda della prestazione effettivamente svolta e del tipo di malattia, questa violazione potrà essere sanzionata in base alla sua effettiva gravità, fino anche al licenziamento.


IL LAVORO A PROGETTO DEVE CONTENERE UNA SPECIFICA INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO


Il Tribunale di Trieste (con sentenza del 9 aprile 2009) aderisce all’orientamento giurisprudenziale (oramai maggioritario) che richiede che il progetto sia connotato da una sua specificità, consistente in un’attività identificabile e collegabile ad un risultato finale o parziale che deve differenziarsi da quello della prestazione del servizio fornito dalla società committente. In particolare, il Tribunale triestino richiede che il progetto determini ed individui l’inquadramento organizzativo della prestazione del collaboratore , vale a dire l’ambito di utilizzazione di tale collaborazione nella struttura aziendale. Il rischio di un progetto generico e privo di questi requisiti è la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato.


IMMIGRAZIONE - REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI


Il Governo, con la manovra d’estate, ha confermato la procedura di regolarizzazione di Colf e Badanti, con riguardo sia agli italiani irregolarmente occupati sia agli stranieri irregolari e non in regola con il permesso di soggiorno . La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata nel corso di tutto il mese di settembre 2009 e la regolarizzazione avrà un costo di € 500. Con la procedura vengono regolati nel dettaglio requisiti, limiti e sanzioni (in caso di false dichiarazioni). In particolare, la dichiarazione si presenterà dall’1 al 30 settembre all’INPS per il lavoratore italiano o cittadino Ue e allo sportello unico per l’immigrazione per il lavoratore extra-Ue. Inoltre, ogni nucleo familiare potrà presentare presso lo sportello unico per l'immigrazione la dichiarazione per regolarizzare una unità, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e due unità, per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.


ANCHE LA PENSIONE DELL’AGENTE E’ PIGNORABILE NEI LIMITI DI LEGGE


Con sentenza del 26 giugno 2009, n. 183, la Corte Costituzionale ha stabilito il principio della pignorabilità, ancorché limitata, delle pensioni Enasarco di agenti e rappresentanti. Con questa pronuncia la Corte Costituzione pone fine ad una discriminazione esistente da tempo rispetto alla pensione di altre categorie (ad esempio, pensioni INPS, INPGI, ecc.) per le quali, invece, l’impignorabilità è stata dichiarata incostituzionale (sempre in misura limitata) a far data da qualche anno.


CONTINUA IL DIBATTITO SULLA DEDUCIBILITA’ DELL’INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA NELL’AGENZIA


Secondo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. 11 giugno 2009, n. 13506), l’accantonamento effettuato dall’imprenditore a titolo di indennità suppletiva di clientela , nell’ambito di un rapporto di agenzia commerciale, deve ritenersi deducibile .
L’interpretazione della V Sezione della Corte Suprema contribuisce, con soluzione affermativa, ad una dibattuta questione sulla deducibilità di tale indennità, che ha visto alternarsi pronunce di segno contrario negli ultimi anni.


IL TRIBUNALE DI MILANO HA AGGIORNATO LE TABELLE DEL DANNO NON PATRIMONIALE


Il Tribunale di Milano - primo tra tutti - ha aggiornato i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975.
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Lavoro/Dossier-Lavoro/2009/tabelle_danno_biologico/tabelle_danno_biologico_index.shtml?uuid=96d25da6-6c91-11de-a42f-0ae3d5ec691e&DocRulesView=Libero


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Lo Studio (dipartimento di diritto del lavoro) è a Vostra disposizione per ogni approfondimento al seguente indirizzo e-mail: paolo.soo.invernizzi@palmer-legal.com

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